CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONVENZIONE DEL 30 DICEMBRE 2014. PROROGA AL 31/12/2021.
Delibera del Consiglio Comunale N° S-LP/2020/2289 del 29 dicembre 2020
Presentazione |
Approvazione |
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29.12.2020 |
Firmatari
Testo
proposta n°2020/2289CONSIGLIO COMUNE DI SENIGALLIAAREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTEPROVINCIA DI ANCONAUfficio VALORIZZAZIONE URBANA E CENTRALE DI COMMITTENZAPROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONVENZIONE DEL 30 DICEMBRE 2014. PROROGA AL 31/12/2021. Il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO FIRMA data, 10/12/2020L’ASSESSORE PREPOSTO Cameruccio Gabriele Trasmessa per l’istruttoria ai seguenti Uffici: in data Finanze Bilancio ___________ Segreteria A.I. ___________ Esaminata dalla Giunta. ___________ Al Presidente del Consiglio Comunale ___________ Alla Segreteria della _____ª C.C.P. ___________ Pronta per O.d.G. ___________ ___________ Premesse Con atto di Convenzione rep. n. 21.658 del 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto un accordo consortile ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De’ Conti, per la costituzione della Centrale unica di committenza, ex art. 33 comma 3/bis del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, iscritta all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti –AUSA - con il n. 0000556521 (data ultimo aggiornamento 27/09/2016). L’art. 8 della citata convenzione prevede la durata dell’accordo consortile pari a 3 anni a partire dal 1 gennaio 2015 e scadente il 30 dicembre 2017. Con le delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 31 gennaio 2018, n. 63 del 19 luglio 2018 e n. 124 del 20 dicembre 2018, si è preso atto delle modifiche normative intervenute ed, inoltre, si è prorogata tale scadenza al 30 giugno 2019. Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 04/09/2019, questo Comune ha prorogato la validità della citata convenzione dal 30/06/2019 al 31/12/2020. Preso atto che l’entrata in vigore della Legge 120 del 11 settembre 2020, di conversione del cosiddetto Decreto Semplificazioni, ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici, ed in particolare ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligatorietà per i comuni non capoluoghi di provincia di ricorrere alle Centrali di aggregazioni o a Soggetti aggregatori qualificati (art. 37, comma 4, D.Lgs. 50/2016), lasciando, di fatto, agli stessi comuni la facoltà di avvalersi o meno di tale metodo operativo. Ritenuto opportuno considerate le attuali previsioni normative prorogare l’efficacia della convenzione per la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De’ Conti, senza soluzione di continuità, con validità continuativa a far data dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Dato atto che sarà facoltà dei Comuni di cui alla sopra citata convenzione avvalersi delle funzioni della Centrale unica di committenza provvedendo a dare seguito alle relative proroghe. Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Ritenuto deliberare in merito. Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: - dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente; - Con votazione palese ed unanime; D E L I B E R A 1. Prendere atto della evoluzione normativa inerente i soggetti aggregatori degli acquisti della P.A.. 2. Approvare per i motivi espressi in premessa, la proroga dell’efficacia della convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2014, successivamente prorogata da questo ente fino al 31 dicembre 2020, fino al prossimo 31 dicembre 2021 senza soluzione di continuità. 3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese. · o della evoluzione normativa inerente i soggetti aggregatori degli acquisti della P.A.; · Approvare per i motivi espressi in premessa, la proroga dell’efficacia della convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2014, successivamente prorogata da questo ente fino al 31 dicembre 2020, fino al prossimo 31 dicembre 2021 senza soluzione di continuità. · Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese.